Patente a crediti: obbligo dal 1 ottobre 2024

Patente a crediti nell’edilizia: dal 1° ottobre 2024 scatta l’obbligo per imprese e lavoratori autonomi

Il 2 marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 19, denominato "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)". In base a questo decreto, a partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono attività nei cantieri temporanei o mobili saranno obbligati a possedere una patente a crediti, anche se con sede UE o Extra UE. Questa misura è volta a garantire l'attuazione efficace del PNRR e a promuovere la sicurezza e la regolarità nelle attività svolte in tali contesti lavorativi.

Vediamo in questo articolo i requisiti per il rilascio della patente, come funziona e quali obblighi sono previsti in merito.
 

Come procedere per la richiesta della patente a crediti 

A partire dal 1° ottobre 2024, la domanda dovrà essere presentata tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Può essere inoltrata direttamente dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo, oppure da un delegato autorizzato. Durante il periodo tra la presentazione della domanda e il rilascio digitale della patente, sarà comunque consentito proseguire con l'attività lavorativa.
 

I requisiti per il rilascio della patente a crediti

Il D.L. numero 19 del 2024 apporta aggiornamenti al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, introducendo una novità all'articolo 27 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008. Questa modifica istituisce, quindi, un nuovo sistema di qualificazione per le imprese e i lavoratori autonomi che intendono svolgere attività nei cantieri edili.

Il rilascio del documento, in formato digitale, sarà gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro, previa verifica dei requisiti specifici detenuti dal responsabile legale dell'impresa o dal lavoratore autonomo richiedente.
I requisiti necessari per ottenere la patente a crediti includono:

  • l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  • l’adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, come stabilito nell'articolo 37 del Decreto Legislativo numero 81 del 2008;
  • il rispetto degli obblighi formativi per i lavoratori autonomi secondo quanto previsto dallo stesso Decreto Legislativo;
  • il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  • il possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • il possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Al momento del rilascio, la patente avrà un punteggio iniziale di trenta crediti. Per operare nei cantieri edili, sarà necessario possedere una patente con un punteggio pari o superiore a quindici crediti.
 

Chi è esente dalla patente a crediti

Il comma 11 sottolinea che le imprese che hanno già ottenuto l'attestato di qualificazione SOA, conforme alle disposizioni dell'art. 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici contenuto nel decreto legislativo n. 36 del 2023, sono esonerate dall'obbligo di possedere la patente. Tale certificazione SOA, che attesta la qualificazione dell'impresa in ambito contrattuale pubblico, sostituisce la necessità di acquisire la patente nel contesto delle attività regolamentate dal sistema di qualificazione introdotto dal decreto.
Inoltre, l'obbligo non si applica nei casi in cui si tratti esclusivamente di fornitura di materiali o di prestazioni di natura intellettuale.
 

Come avviene l’attribuzione dei crediti

L'attribuzione dei crediti nella patente a crediti avviene attraverso una dotazione iniziale di 30 crediti e una serie di ulteriori crediti legati alla storicità e alle azioni intraprese dall'impresa.
Al momento del rilascio della patente, l'azienda può ricevere fino a 10 crediti in base alla sua iscrizione alla C.C.I.A.A. A questa cifra si aggiungono fino a 20 crediti per ogni due anni di attività senza contestazioni. Inoltre, fino a 40 crediti possono essere assegnati per azioni in materia di salute e sicurezza, investimenti formativi e certificazioni come la SOA.

Nel dettaglio:

  • 30 crediti iniziali
  • Fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio in base all’iscrizione dell’azienda alla C.C.I.A.A.
    • Fino a 5 anni - 0 crediti
    • Da 5 a 10 anni - 3 crediti
    • Da 11 a 15 anni - 5 crediti
    • Da 16 a 20 anni - 8 crediti
    • Oltre 20 anni - 10 crediti
  • Fino a 20 crediti attribuiti al momento del rilascio in base agli anni di attività - 1 credito ogni 2 anni di attività senza contestazione di violazioni
  • Fino a 30 crediti attribuiti per attività, investimenti, formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro come:
    • certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001
    • investimenti sulla formazione dei lavoratori (in particolare stranieri)
    • utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative.
  • Fino a 10 crediti attribuiti per attività, investimenti e formazione aggiuntivi come:
    • possesso di Certificazione SOA I e II
    • applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera
    • possesso di requisiti reputazionali basati su indicatori qualitativi e quantitativi, che attestano l’affidabilità dell’impresa, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.
       

Per quali motivi è possibile perdere crediti

Le sanzioni previste nel nuovo sistema di qualificazione includono la decurtazione dei crediti e la sospensione cautelativa della patente. Tale sistema prevede la riduzione dei crediti a seguito di accertamenti e provvedimenti definitivi nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo.

A seconda della gravità delle violazioni delle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro, sono previste riduzioni differenziate. Tuttavia, in relazione allo stesso accertamento, la decurtazione complessiva non potrà superare i venti crediti.
L'articolo 27, nel suo quarto comma, specifica le circostanze in cui è possibile perdere i crediti:

  • 5 punti per violazioni in materia di lavoro irregolare, come indicato nel Decreto Legge 12/2002;
  • 7 punti per violazioni dell'Allegato XI, relativo ai valori di esercizio di macchine e impianti;
  • 10 punti per violazioni dell'Allegato I del Testo Unico sulla Sicurezza (TUS), che prevede i casi di sospensione dell'attività imprenditoriale, come recentemente modificate dal Decreto Fiscale 2022;
  • 15 punti in caso di inabilità permanente al lavoro, sia essa assoluta o parziale;
  • 15 punti per un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni;
  • 20 punti in caso di morte del lavoratore.

Queste decurtazioni vengono applicate, dunque, in base alla gravità delle violazioni e delle conseguenze, contribuendo a definire il punteggio complessivo della Patente e le eventuali misure disciplinari.
Nel caso di infortuni sul lavoro che causino la morte o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, la sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro è autorizzata a sospendere cautelativamente la patente per un massimo di dodici mesi, come specificato nell'articolo 27 comma 5 (obbligatoria in caso di morte e possibile in caso di infortunio).
 

Come avviene il reintegro dei punti nella patente a crediti 

Il Decreto PNRR prevede la possibilità di reintegrare i crediti decurtati attraverso la partecipazione a corsi di formazione dedicati alla salute e sicurezza sul lavoro.

Ogni corso consentirà di recuperare cinque crediti, con un limite massimo di quindici, previa presentazione di una copia dell'attestato di frequenza presso la competente sede dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Dopo due anni dalla notifica della decurtazione dei crediti e a condizione che venga trasmessa all'Ispettorato Nazionale del Lavoro una copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente verrà incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, fino a un massimo di dieci crediti. Questo avviene nel caso in cui l'impresa o il lavoratore autonomo non siano coinvolti in ulteriori provvedimenti di decurtazione.
 

Le sanzioni in caso di inadempimento

Il Decreto Legge n. 19/2024 introduce precise sanzioni amministrative per le violazioni della nuova normativa. In particolare, si prevede una sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra 6.000 e 12.000 euro per le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantieri edili temporanei o mobili senza la detenzione della patente, o che la possiedono con un punteggio inferiore a quindici crediti.

Oltre alla sanzione pecuniaria, potrebbe essere applicata l'esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici regolamentati dal Decreto Legislativo n. 36/2023, con una durata di sei mesi. Questa misura punta a rafforzare l'adesione alla normativa e garantire il rispetto delle disposizioni sulla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi nei cantieri edili temporanei o mobili.
 

Gli obblighi per il committente e il responsabile dei lavori

Il Decreto PNNR apporta modifiche agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, come stabilito dall'articolo 90 del Decreto Legislativo n. 81/2008, quando affidano i lavori a un'impresa o a un lavoratore autonomo.

In particolare, si introduce l'obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare che le imprese esecutrici o i lavoratori autonomi possiedano la patente a crediti di cui all'articolo 27 del Decreto Legislativo n. 81/2008, anche nei casi di subappalto. Nel caso in cui l'impresa non sia tenuta a possedere la patente secondo l'articolo 27, comma 8, del Decreto Legislativo n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori dovrà invece accertarsi del possesso dell'attestato di qualificazione SOA.

Inoltre, è richiesto al committente o al responsabile dei lavori di trasmettere una dichiarazione all'amministrazione concedente, attestante la verifica effettuata sulla documentazione in questione.

La mancata verifica del possesso della patente a crediti dell'impresa o del lavoratore autonomo o l'omissione nella trasmissione della dichiarazione di avvenuta verifica all'amministrazione concedente, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria per il committente o il responsabile dei lavori, che va da 711,92 a 2.562,91 euro.

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